MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art. 49 - Fondo Centrale di Garanzia per PMI

 

Il Decreto Cura Italia ha apportato delle modifiche significative nelle modalità di accesso da parte delle PMI al Fondo Centrale di Garanzia. Il Fondo è stato creato con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese italiane tramite la concessione di una garanzia statale su tutti i tipi di operazioni di finanziamento, sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. 

Per potenziare l’azione del Fondo a sostegno delle PMI, il Decreto Cura Italia (Articolo 49) ha introdotto le seguenti misure, che avranno una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto:

  • la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • le percentuali di copertura delle operazioni di finanziamento sono innalzate:
    • per gli interventi di garanzia diretta, all’80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000€
    • per gli interventi di riassicurazione al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000€
  • Estensione automatica della garanzia sulle operazioni, già ammesse alla garanzia del Fondo, per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione dei pagamenti in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus;
  • Concessione di garanzie gratuite e senza valutazione per microfinanziamenti a 18 mesi fino a 3.000€ erogati da soggetti abilitati in favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. La copertura è pari all’80% del valore del finanziamento in caso di garanzia diretta, al 90% in caso di riassicurazione.

In Toscana, per scelta regionale, l’intervento del Fondo per le PMI è ammesso soltanto in controgaranzia. Le imprese interessate ad accedere alla garanzia statale devono quindi rivolgersi ad uno dei confidi confezionati, il quale garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo (qui l’elenco completo dei soggetti operanti con il Fondo).

 

Riferimenti

https://www.fondidigaranzia.it/conosci-il-fondo/

https://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/banche-e-confidi-convenzionati/

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040889-imprese-e-lavoratori

 

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