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  3. Covid 19: misure per le imprese

Art. 27 - Indennità professionisti e Co.Co.Co

INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. 27

Il Decreto Cura Italia riconosce ai liberi professionisti ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, una indennità di 600€ (che non concorrono alla formazione del reddito) per il mese di marzo 2020.

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale AGO (art. 28), ai dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), agli operari agricoli a tempo determinato (art. 30).

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza.

Si veda la scheda allegata per maggiori dettagli.

Di seguito si riportano i dubbi e, dove disponibili, le prime interpretazioni, circa l’applicabilità del dettato normativo:

  • Titolari di partita iva: non è chiaro se il dettato normativo si rivolga ai titolari individuali o anche ai soci di società di persone;
  • Co.co.co.: l’accesso al bonus sembrerebbe bloccato per gli amministratori di società di capitali, iscritti alla Gestione separata, poiché secondo la sentenza 1545/2017  della Cassazione, per questi soggetto si configurerebbero “rapporti societari”
  • Lavoratori autonomi: il dubbio riguarda l’applicabilità ai soci che prestano la propria opera in via esclusiva o prevalente in società (di persone e capitali) iscritti all’INPS.

 pf 1585644793

 Link per richiedere bonus INPS 600 Euro  

 

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO PUBBLICO E PRIVATO ACCREDITATO, PER EMERGENZA COVID -19

Art. 25
  1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

  2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

  3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

  5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

  6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

  7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

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Art. 37 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI

Art. 37

 

  1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

  2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di  sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

 

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Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO

DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

Art. 19

 

Tutti i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria o dell’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), ovvero hanno presentato domanda non ancora autorizzata, possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale".

Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda al 23 febbraio 2020. 

icona freccia   ISTRUZIONI INPS


Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale"

La domanda può essere presentata con le consuete modalità sul portale INPS. L’azienda non dovrà allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Per l'elenco delle imprese che possono richiedere la CIGO e tutte le facilitazioni introdotte dalla misura, è disponibile la scheda allegata:

 

 icona download ok  Scheda Cassa Integrazione Ordinaria

 Assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente sul portale INPS. Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Per l'elenco delle imprese che possono richiedere la CIGO e tutte le facilitazioni introdotte dalla misura, è disponibile la scheda allegata:

 

icona download ok  Scheda Assegno Ordinario

 

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Art. 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

Art. 21
  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

  2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.

  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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