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  3. Covid 19: misure per le imprese

Art.106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

Art. 106

L’art 106 del Decreto Cura Italia, per tutte le assemblee convocate entro il 30 luglio p.v., (data in cui si presume sarà cessato lo stato di emergenza) prevede:

Lo spostamento ex lege il termine in cui è possibile la convocazione delle assemblee a 180 giorni;

  • la possibilità di partecipare alle assemblee con mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle previsioni statutarie, ma pur sempre con la garanzia della identificazione dei partecipanti;
  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
  • nelle s.r.l. consente ai soci di esprimere il voto per corrispondenza o per consenso scritto;
  • che non sia necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario e il notaio.

La norma consente quindi alle società di rinviare le assemblee di bilancio e per le nomine dei cda fino alla fine del prossimo luglio, se le adunanze sono in seconda convocazione, oppure a fine giugno per la prima (o unica) convocazione. La norma vale per tutte le società, quotate e no, private e pubbliche incluse anche cooperative e mutue assicuratrici.

Precisamente la norma istituisce una proroga della data utile, che dai canonici 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio previsti dal Codice civile slittano a 180, dando tempo fino a tutto giugno, anche in deroga agli statuti.

Il Decreto favorisce tutte le possibilità di partecipazione da remoto, anche oltre o in deroga alle previsioni dello statuto allargando così la possibilità di manifestazione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione. Lo stesso svolgimento integrale dell’assemblea potrebbe avvenire in via esclusivamente virtuale ma gli strumenti utilizzati devono consentire l’identificazione dei partecipanti, al netto di voto e interventi telematici.

Ogni società potrà decidere se utilizzare queste facoltà o seguire le modalità tradizionali. Solo per le società a responsabilità limitata viene espressamente ammesso che l’espressione del voto potrà avvenire in forma scritta.

Il Decreto precisa infatti che le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19, quindi Dette norme potranno trovare applicazione anche dopo il 31 luglio.

 

Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie

In sintesi

in dettaglio

L’art 106 sposta ex lege il termine in cui è possibile la convocazione delle assemblee a 180 giorni (invece di 120gg);

L’assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio:

Ø  in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2478 bis c.c. per le s.r.l.;

Ø  in deroga alle eventuali diverse disposizioni statutarie, che prevedono la convocazione dell’assemblea che approva il Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e consentono, nei soli casi di legge, l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni.

L’organo amministrativo nel Verbale di convocazione dell’assemblea, potrà richiamare l’art. 106 del d.l.18/2020 e non dovrà motivare ai sensi dell’art. 2364 c.c., l’utilizzo dei 180 giorni, poiché non viene utilizzato il maggior termine rispetto ai 120 giorni, ma il termine di 180 giorni previsto da una norma speciale. Quanto alla data di prima e seconda convocazione, si ritiene che in ragione del richiamo normativo all’art. 2364 c.c., il termine possa ragionevolmente riferirsi alla data di “prima convocazione” dell’assemblea.

Sull'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sul voto per corrispondenza e sullo svolgimento dell'intera assemblea con mezzi di telecomunicazione

 

In sintesi

in dettaglio

consente di partecipare alle assemblee con mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle previsioni statutarie, ma pur sempre con la garanzia della identificazione dei partecipanti;

L’avviso di Convocazione delle Assemblee Ordinarie e delle Assemblee Straordinarie delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, e società cooperative e mutue assicuratrici può prevedere:

  • l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche se l’utilizzo di tali strumenti non è previsto negli statuti, e senza bisogno di alcuna modifica statutaria;
  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie;
  • lo svolgimento dell’assemblea, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile.

Le predette modalità di svolgimento dell’assemblea e di esercizio del voto devono essere previste nell’Avviso di Convocazione, anche se non sono previste negli Statuti, le cui eventuali limitazioni o mancate previsioni sono derogate ex lege.

Quanto al termine “teleconferenza”, si ritiene possibile la conferenza telefonica (detta anche teleconferenza, audio-conferenza, conference call...), quale conversazione telefonica estesa a più partecipanti contemporaneamente. La conference call può essere gestita in autonomia dai partecipanti attraverso dei canali di comunicazione di origine diversa, linee telefoniche servizi web come Skype ad esempio, servizi professionali a pagamento gestiti da fornitori ad hoc..

Consente l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;

nelle s.r.l. consente ai soci di esprimere il voto per corrispondenza o per consenso scritto;

Nelle società a responsabilità limitata può essere consentito che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie.

Il decreto-legge consente di utilizzare la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto, per l’adozione delle decisioni dei soci, in deroga alle limitazioni previste dall’art. 2479 c.c. o alle eventuali limitazioni statutarie. In tal caso, nei documenti sottoscritti dai soci dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Pertanto nelle Srl, per l’approvazione del Bilancio potrà essere utilizzato il metodo assembleare ovvero la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto anche quando:

a) non siano previsti dall’atto costitutivo;

b) la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o sia relativa a perdite del capitale superiore a un terzo;

c) vi sia una richiesta di utilizzare il meccanismo della deliberazione da parte di un numero qualificato di amministratori o soci una delibera assembleare (Circolare Assomine 17.3.20).

prevede espressamente che non sia necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario e il notaio.

In Assemblea non vi è la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario o il notaio.

Non sono vincolanti eventuali clausole statutarie che impongano la contemporanea presenza di Presidente e del segretario nel luogo di convocazione dell’assemblea. Per cui nelle assemblee la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione potrà riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, essendo sufficiente che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio.

Quanto al luogo di svolgimento dell’Assemblea e, in mancanza di disposizione statutaria, deve indicarsi il luogo di svolgimento dell’Assemblea, come il luogo ove si trovino il Presidente o il Notaio, per le Assemblee Straordinarie.

Con riferimento ai Verbali di Assemblea il Presidente dell'assemblea dovrà dare puntualmente conto di avere verificato la regolarità della costituzione, accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, accertato le modalità e i risultati delle votazioni.

 

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Art. 46 - Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

Art. 46

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

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Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19

Art. 44

 

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

  2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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Art. 23- Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19

Art. 23

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, il Decreto Cura Italia ha introdotto alcune misure a sostegno delle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni, di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed i lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Le misure, NON CUMULABILI tra loro, sono:

  • un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare,
  • un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore massimo complessivo di 600 euro.

Le misure sono fruibili nel periodo di chiusura scolastica che decorre dal 5 marzo al  al 3 aprile 2020. 13 aprile 2020 (come da DPCM del 1 aprile 2020)

Congedo straordinario

Il congedo straordinario può essere fruito per un periodo continuativo o frazionato per complessivi 15 giorni.

Dà diritto ad una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in funzione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente.

I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Può essere richiesto:

  • da genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
  • dai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ma senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I congedi sono cumulabili con:

  • i giorni di permesso retribuito per Legge 104
  • il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave

I congedi non sono fruibili:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
  • se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting

Il trattamento riconosciuto ai genitori e le modalità di richiesta del trattamento variano a seconda della tipologia di lavoratore. Si veda la scheda per i dettagli.

 pf 1585649264

Il bonus ha un limite massimo complessivo di 600 euro e spetta:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

Il limite massimo complessivo del bonus è di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus è cumulabile con:

  • i giorni di permesso retribuito per Legge 104
  • il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave
  • Il bonus non è fruibile:
  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
  • se è stato richiesto il congedo COVID-19

Il bonus è erogato mediante Libretto Famiglia attivabile dal sito dell’INPS.

A tal proposito si segnala che l’INPS ha elaborato PROCEDURE SEMPLIFICATE per il rilascio del PIN e per facilitare l’accesso ai servizi web per la richiesta di prestazioni dovute all’emergenza Coronavirus.

Dal 1 aprile sarà disponibile la procedura telematica per la richiesta dei congedi da parte dei lavoratori autonomi e dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, accedendo nella sezione dedicata del sito.

 

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Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Art. 39

  1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

  2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

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