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  3. Covid 19: misure per le imprese

Art.120 Piattaforme per la didattica a distanza

PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Art. 120

Il Decreto prevede 85 milioni di euro destinati alle istituzioni scolastiche per formazione docenti, piattaforme scuole e dispositivi digitali ad alunni

 

 ART   COSA PREVEDE IL DECRETO “CURA ITALIA”  DIDATTICA A DISTANZA: AZIONI GIÀ ATTUATE DAL MINISTERO 
 120  

Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020 di cui:

 

  • 10 milioni di euro per dotare le scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o  per potenziare quelli già in dotazione 
  • 70 milioni di euro messi a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme nonché per la necessaria connettività di rete 
  • per 5 milioni di euro per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza
 

Il Ministero ha già messo in campo una serie di azioni per attivare la didattica a distanza, che, con le misure del Decreto, potrà essere meglio supportata e sviluppata.

 Dal 2 marzo 2020 è stata allestita una sezione dedicata alla Didattica a distanza  per aiutare le scuole, ove è possibile a reperire:

  • piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole
  • strumenti di cooperazione
  • scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole
  • webinar di formazione
  • contenuti didattici utili per l’approfondimento delle discipline curricolari che gli insegnanti e i loro studenti possono consultare e scaricare, sezione a cui hanno aderito partner come Rai Cultura, Treccani e Reggio Children.

 

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Norme e aiuti per cultura, spettacolo e sport

NORME E AIUTI PER CULTURA SPETTACOLO E SPORT

Art. 29, 38, 88, 89, 90, 96

 

 ART  

DESCRIZIONE 

CONTENUTO

88

Voucher per il rimborso di biglietti del cinema e non solo

Il decreto Cura Italia estende i rimborsi con voucher - già previsti per viaggi e pacchetti turistici annullati a seguito dell’emergenza Covid-19 - anche ai biglietti per spettacoli, cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020) è possibile presentare domanda di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.

Entro 30 giorni successivi: il venditore deve provvedere all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

90

Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura

La quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti i requisiti e le modalità per l’accesso al beneficio.

38

Spettacolo, indennità di 600 euro per i lavoratori

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

89

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi: per una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo saranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.

29

Turismo, indennità di 600 euro per i lavoratori stagionali

Indennità per il mese di marzo pari a 600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

96

Sport, indennità di 600 euro e stop versamenti canoni

L’indennità di 600 euro è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito; le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

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Art.57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia 

 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto una misura volta a sostenere la liquidità anche delle imprese di medie e grandi dimensioni che sono state colpite dagli effetti negativi dell’emergenza COVID-19, ma che non possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.

Infatti, l’articolo 57 del Decreto ha stanziato 500 milioni di euro per l'anno 2020 per istituire una garanzia statale sulle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti (Cdp) in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza COVID-19 e che non hanno accesso al Fondo di Garanzia per PMI.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti (Cdp) fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. L’obiettivo di questa misura è quello di favorire l’erogazione di credito da parte dei soggetti finanziari grazie al supporto di Cdp.

Per l’effettiva entrata in vigore della misura si attende un decreto attuativo da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale saranno stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia, nonché l’elenco dei settori economici delle imprese che potranno beneficiarne.

 

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Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Nell’Articolo 56 del Decreto Cura Italia l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. Per supportare le attività imprenditoriali in questo contesto di emergenza sono state stabilite le seguenti misure di sostegno finanziario alle PMI:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.

Possono beneficiare di queste misure le micro, piccole e medie imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Per le modalità di richiesta della moratoria sono disponibili le FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

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Art. 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari 

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 43  - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari 

L'articolo prevede dei contributi a favore delle imprese per l’acquisto di dispositivi sanitari e protezione individuale allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, in risposta dell’emergenza sanitaria Covi-19.

La misura di sostegno sarà gestita ed erogata da Invitalia, con uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2020.

L'importo è stato messo a disposizione dall'INAIL in data 27 marzo 2020, sono attesi aggiornamenti sulle modalità di accesso al contributo, dei quali vi daremo conto su questa pagina nei prossimi giorni.

 

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