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  3. Covid 19: misure per le imprese

Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Art. 20

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Maggiori informazioni: info@fondazioneisi.org

Art.66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art.66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Per promuovere azioni virtuose di solidarietà verso istituzioni, associazioni e organizzazioni di volontariato attive nel rispondere all’emergenza COVID-19, il Decreto Cura Italia ha stabilito un incentivo fiscale a favore di tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che effettueranno donazioni finalizzate al contrasto della propagazione del coronavirus.

Secondo l’Articolo 66 del Decreto, infatti, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate nell’anno 2020 dalle imprese sono pienamente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono effettuate. Per la determinazione del valore delle donazioni in natura si deve fare riferimento alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

All’interno dello stesso Articolo del Decreto viene anche stabilita una detrazione del 30% dall’imposta sul reddito, per un importo non superiore a 30.000€, per tutte le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

SchedeDecretoLegge OK 11

 

SchedeDecretoLegge OK 12

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

 

Art.57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia 

 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto una misura volta a sostenere la liquidità anche delle imprese di medie e grandi dimensioni che sono state colpite dagli effetti negativi dell’emergenza COVID-19, ma che non possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.

Infatti, l’articolo 57 del Decreto ha stanziato 500 milioni di euro per l'anno 2020 per istituire una garanzia statale sulle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti (Cdp) in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza COVID-19 e che non hanno accesso al Fondo di Garanzia per PMI.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti (Cdp) fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. L’obiettivo di questa misura è quello di favorire l’erogazione di credito da parte dei soggetti finanziari grazie al supporto di Cdp.

Per l’effettiva entrata in vigore della misura si attende un decreto attuativo da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale saranno stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia, nonché l’elenco dei settori economici delle imprese che potranno beneficiarne.

 

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Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Nell’Articolo 56 del Decreto Cura Italia l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. Per supportare le attività imprenditoriali in questo contesto di emergenza sono state stabilite le seguenti misure di sostegno finanziario alle PMI:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.

Possono beneficiare di queste misure le micro, piccole e medie imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Per le modalità di richiesta della moratoria sono disponibili le FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

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Art. 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari 

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 43  - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari 

L'articolo prevede dei contributi a favore delle imprese per l’acquisto di dispositivi sanitari e protezione individuale allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, in risposta dell’emergenza sanitaria Covi-19.

La misura di sostegno sarà gestita ed erogata da Invitalia, con uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2020.

L'importo è stato messo a disposizione dall'INAIL in data 27 marzo 2020, sono attesi aggiornamenti sulle modalità di accesso al contributo, dei quali vi daremo conto su questa pagina nei prossimi giorni.

 

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  4. Art. 49 - Fondo Centrale di Garanzia per PMI
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