Proroga della cassa integrazione

Con un intervento da 2,1 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.
È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

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Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 maggio 2021.

 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 è nuovamente erogata una tantum dall’INPS la medesima indennità pari a 1.000 euro, da richiedere entro il 13/11/2020.
Inoltre è erogata dall’INPS una indennità pari a 1.000 euro per supportare i lavoratori del mondo dello spettacolo, i lavoratori dipendenti e stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

 Indennità a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di novembre 2020 è prevista una indennità pari a 800 euro a favore dei lavoratori sportivi, erogata dalla Società Sport e Salute. 

 Disposizioni a favore dei lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del Decreto Ristori), cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro.
Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

 

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