L'accesso civico è il diritto introdotto dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs.97/2016

Accesso Civico Semplice
L'accesso civico semplice consente al cittadino di ottenere la pubblicazione, sul sito istituzionale della Fondazione di Partecipazione ISI, di informazioni che l'amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare e che sono state omesse o pubblicate parzialmente.
La richiesta di accesso civico semplice non richiede motivazione. In ogni caso devono essere fornite le generalità del richiedente con i relativi recapiti, anche elettronici.
La richiesta, presentata utilizzando il modulo di "Richiesta di Accesso Civico Semplice", deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato consente l'accesso a documenti, dati detenuti dalla Fondazione di Partecipazione ISI, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, fatti salvi i limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso civico generalizzato non richiede motivazione, ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. In ogni caso devono essere fornite le generalità del richiedente con i relativi recapiti, anche elettronici.
È responsabilità dell'Ente informare eventuali controinteressati che, se ritengono compromesso il proprio diritto alla riservatezza, possono presentare opposizione motivata.
L'Ente decide sulla richiesta di accesso generalizzato entro 30 giorni dalla data di protocollo, fatti salvi i termini di sospensione e in assenza di ricorso dai controinteressati.
La richiesta va presentata utilizzando il modulo di "Richiesta di Accesso Civico Generalizzato".

Accesso Documentale (accesso agli atti)
L'accesso ai documenti amministrativi (o "accesso agli atti"), previsto dall'art. 22 della Legge n.241/1990, consente agli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dalla Fondazione di Partecipazione ISI, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata. Devono essere fornite le generalità del richiedente con i relativi recapiti, anche elettronici.
È responsabilità dell'Ente informare eventuali controinteressati che possono presentare opposizione motivata.
L'Ente decide sulla richiesta di accesso documentale entro 30 giorni dalla data di protocollo, fatti salvi i termini di sospensione e in assenza di ricorso dai controinteressati.
La richiesta va presentata all'Ufficio che detiene l'atto, utilizzando il modulo di "Richiesta di Accesso Documentale".

La richiesta deve essere presentata seconda una delle seguenti modalità:

  • tramite PEC all'indirizzo istituzionale fondazione.innovazionesviluppo@legalmail>
  • a mezzo posta all'indirizzo della sede legale Via F. Turati, 43-45 – 56125 Pisa;
  • direttamente presso l'Ufficio Protocollo della sede della Fondazione.

Al momento non è stata ricevuta alcuna richiesta.

Documenti associati

Nome Documento
Diritto di accesso - Richiesta di accesso civico semplice                     Scarica il file

Diritto di accesso - Richiesta di accesso civico generalizzato                

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Diritto di accesso - Richiesta di accesso documentale                  

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