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  3. Covid 19: misure per le imprese

Covid 19: misure per le imprese

Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19

Art. 44

 

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

  2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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Art. 23- Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19

Art. 23

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, il Decreto Cura Italia ha introdotto alcune misure a sostegno delle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni, di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed i lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Le misure, NON CUMULABILI tra loro, sono:

  • un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare,
  • un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore massimo complessivo di 600 euro.

Le misure sono fruibili nel periodo di chiusura scolastica che decorre dal 5 marzo al  al 3 aprile 2020. 13 aprile 2020 (come da DPCM del 1 aprile 2020)

Congedo straordinario

Il congedo straordinario può essere fruito per un periodo continuativo o frazionato per complessivi 15 giorni.

Dà diritto ad una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in funzione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente.

I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Può essere richiesto:

  • da genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
  • dai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ma senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I congedi sono cumulabili con:

  • i giorni di permesso retribuito per Legge 104
  • il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave

I congedi non sono fruibili:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
  • se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting

Il trattamento riconosciuto ai genitori e le modalità di richiesta del trattamento variano a seconda della tipologia di lavoratore. Si veda la scheda per i dettagli.

 pf 1585649264

Il bonus ha un limite massimo complessivo di 600 euro e spetta:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

Il limite massimo complessivo del bonus è di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus è cumulabile con:

  • i giorni di permesso retribuito per Legge 104
  • il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave
  • Il bonus non è fruibile:
  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
  • se è stato richiesto il congedo COVID-19

Il bonus è erogato mediante Libretto Famiglia attivabile dal sito dell’INPS.

A tal proposito si segnala che l’INPS ha elaborato PROCEDURE SEMPLIFICATE per il rilascio del PIN e per facilitare l’accesso ai servizi web per la richiesta di prestazioni dovute all’emergenza Coronavirus.

Dal 1 aprile sarà disponibile la procedura telematica per la richiesta dei congedi da parte dei lavoratori autonomi e dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, accedendo nella sezione dedicata del sito.

 

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Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Art. 39

  1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

  2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

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Art. 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

Art. 21
  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

  2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.

  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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Art. 37 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI

Art. 37

 

  1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

  2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di  sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

 

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Art. 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO PUBBLICO E PRIVATO ACCREDITATO, PER EMERGENZA COVID -19

Art. 25
  1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

  2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

  3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

  5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

  6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

  7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

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Art. 27 - Indennità professionisti e Co.Co.Co

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. 27

Il Decreto Cura Italia riconosce ai liberi professionisti ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, una indennità di 600€ (che non concorrono alla formazione del reddito) per il mese di marzo 2020.

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale AGO (art. 28), ai dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), agli operari agricoli a tempo determinato (art. 30).

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza.

Si veda la scheda allegata per maggiori dettagli.

Di seguito si riportano i dubbi e, dove disponibili, le prime interpretazioni, circa l’applicabilità del dettato normativo:

  • Titolari di partita iva: non è chiaro se il dettato normativo si rivolga ai titolari individuali o anche ai soci di società di persone;
  • Co.co.co.: l’accesso al bonus sembrerebbe bloccato per gli amministratori di società di capitali, iscritti alla Gestione separata, poiché secondo la sentenza 1545/2017  della Cassazione, per questi soggetto si configurerebbero “rapporti societari”
  • Lavoratori autonomi: il dubbio riguarda l’applicabilità ai soci che prestano la propria opera in via esclusiva o prevalente in società (di persone e capitali) iscritti all’INPS.

 pf 1585644793

 Link per richiedere bonus INPS 600 Euro  

 

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Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Art. 24

 

Il Decreto Cura Italia prevede l’incremento di 12 giornate di permessi retribuiti ex Legge n. 104/92 da fruire complessivamente nei mesi di marzo e aprile 2020.

Gli aventi aventi diritto potranno godere di 3 giornate di permessi per il mese di marzo, 3 per il mese di aprile e di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei due mesi.

Come i permessi ordinari, anche le 12 giornate di permesso, potranno essere fruite anche frazionandole in ore.

 

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Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Art. 20

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Maggiori informazioni: info@fondazioneisi.org

Art.66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art.66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Per promuovere azioni virtuose di solidarietà verso istituzioni, associazioni e organizzazioni di volontariato attive nel rispondere all’emergenza COVID-19, il Decreto Cura Italia ha stabilito un incentivo fiscale a favore di tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che effettueranno donazioni finalizzate al contrasto della propagazione del coronavirus.

Secondo l’Articolo 66 del Decreto, infatti, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate nell’anno 2020 dalle imprese sono pienamente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono effettuate. Per la determinazione del valore delle donazioni in natura si deve fare riferimento alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

All’interno dello stesso Articolo del Decreto viene anche stabilita una detrazione del 30% dall’imposta sul reddito, per un importo non superiore a 30.000€, per tutte le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

SchedeDecretoLegge OK 11

 

SchedeDecretoLegge OK 12

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Art.57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia 

 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto una misura volta a sostenere la liquidità anche delle imprese di medie e grandi dimensioni che sono state colpite dagli effetti negativi dell’emergenza COVID-19, ma che non possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.

Infatti, l’articolo 57 del Decreto ha stanziato 500 milioni di euro per l'anno 2020 per istituire una garanzia statale sulle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti (Cdp) in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza COVID-19 e che non hanno accesso al Fondo di Garanzia per PMI.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti (Cdp) fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. L’obiettivo di questa misura è quello di favorire l’erogazione di credito da parte dei soggetti finanziari grazie al supporto di Cdp.

Per l’effettiva entrata in vigore della misura si attende un decreto attuativo da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale saranno stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia, nonché l’elenco dei settori economici delle imprese che potranno beneficiarne.

 

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Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Nell’Articolo 56 del Decreto Cura Italia l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. Per supportare le attività imprenditoriali in questo contesto di emergenza sono state stabilite le seguenti misure di sostegno finanziario alle PMI:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.

Possono beneficiare di queste misure le micro, piccole e medie imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Per le modalità di richiesta della moratoria sono disponibili le FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

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