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  3. Covid 19: misure per le imprese

Covid 19: misure per le imprese

Garanzia per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Aprile 2020

Per richiedere la garanzia fino a 25mila euro, il beneficiario dovrà compilare il modulo di garanzia (allegato 4 bis) e inviarlo per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. 

icona download ok   Allegato 4 bis - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
 icona download ok  Scarica il modulo dal sito fondidigaranzia.it

 

Tutta la documentazione può essere reperita ai seguenti indirizzi web:

  • www.mise.gov.it
  • www.fondidigaranzia.it

Maggiori informazioni: info@fondazioneisi.org

Covid-19: le misure per le imprese

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
02 Novembre 2020

Fondazione ISI ha attivato per le imprese del territorio e i lavoratori uno sportello informazioni sulle disposizioni relative all'emergenza Covid-19

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ART. 113 Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
06 Aprile 2020

ART. 113 Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

 

Il Decreto Cura Italia ha rinviato le scadenze di alcuni adempimenti periodici in materia di ambiente e rifiuti, i quali cadono, di norma, nei mesi di marzo ed aprile.

ADEMPIMENTI RINVIATI:

  • Comunicazione MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) relativa ai rifiuti prodotti, smaltiti o avviati a recupero nell'anno precedente;

  • Comunicazione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche relativa ai quantitativi immessi sul mercato nell’anno precedente (la comunicazione è contenuta nel MUD);

  • Comunicazione dei produttori di Pile ed Accumulatori relativa ai quantitativi immessi sul mercato nell’anno precedente;

  • Comunicazione dei Centri di Coordinamento dei dati relativi a raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;

  • Comunicazione degli impianti di trattamento RAEE relativa ai quantitativi di RAEE trattati nell’anno precedente;

  • Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali a carico dei soggetti iscritti.

NUOVA SCADENZA:

30 Giugno 2020

COME FARE: 

Nonostante la normativa abbia rinviato la scadenza degli adempimenti, i portali per l’invio telematico di alcune comunicazioni ambientali, sono già operativi.

Per il MUD e la Dichiarazione AEE in esso contenuta, si veda:

  • Mud telematico
  • Mud semplificato
  • Mud Comuni

Per la Comunicazione Pile e Accumulatori, si veda il relativo Portale. 

Infine, per quanto riguarda l’Albo Gestori Ambientali, si ricorda che per le imprese della Provincia di Pisa, la sezione competente è quella di Firenze, presso la Camera di Commercio del capoluogo toscano. 

Maggiori informazioni: Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 93 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
01 Aprile 2020

L’articolo 93 del DL Cura Italia ha introdotto una misura di sostegno economico in favore di tutti i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, con lo scopo di contrastare il diffondersi del coronavirus e garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri.

La misura prevede un contributo fino al 50% del costo sostenuto per l’installazione di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela. I dispositivi dovranno essere muniti dei necessari certificati di conformità e omologazione, o analoga autorizzazione.

Le risorse a disposizione della misura ammontano a 2 milioni di euro.

Le disposizioni applicative saranno definite con un decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 16 aprile 2020 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Su questa pagina pubblicheremo tutti gli aggiornamenti in merito all’entità massima del contributo e alle modalità di presentazione delle domande e di erogazione dello stesso.

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Art. 72 - Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese

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Covid 19: misure per le imprese
01 Aprile 2020

L’Articolo 72 del DL Cura Italia ha deliberato l’attivazione di un nuovo fondo, denominato “Fondo per la promozione integrata”, volto a realizzare iniziative di supporto al Made in Italy e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, in risposta all’emergenza Covid-19.

Con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, il Fondo sarà impegnato nelle seguenti attività:

  • Realizzazione, con il supporto dell’ICE – Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione delle imprese, di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere l’export italiano;
  • Potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate anche all’estero dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dall’ICE;
  • Cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche (tra le quali le Camere di Commercio), mediante la stipula di apposite convenzioni;
  • Erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi dal Fondo per le imprese esportatrici del Mediocredito centrale

Inoltre, l'Articolo 72 ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di forniture, lavori e servizi potranno essere aggiudicati senza pubblicazione di un bando di gara, utilizzando la procedura negoziata dell’articolo 63 del Codice Appalti.

Grazie a questa procedura, le amministrazioni aggiudicatrici potranno individuare gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, per poi selezionare almeno cinque operatori. Tra questi, le amministrazioni andranno a scegliere l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

 

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Art. 22 - Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
27 Marzo 2020

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Art. 22

 

Il Decreto Cura Italia riconosce ai datori di lavoro del settore privato (inclusi agricoli, pesca, terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti) che non possono beneficiare di ulteriori ammortizzatori sociali dedicati, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a 9 settimane. Sono esclusi dalla misura:

  • Datori di lavoro domestico
  • Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà
  • Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020

Requisiti

Solo per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. L'accordo sindacale non è invece necessario per le imprese con meno di 5 dipendenti.

Facilitazioni

Ai fini del riconoscimento del trattamento, non si applicano:

  • le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
  • il contributo addizionale;
  • la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga

Come accedere alla Cassa Integrazione in deroga

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome. Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

Come Richiedere la Cassa Integrazione in Deroga in Toscana

Per quanto riguarda la Toscana, la Regione ha sottoscritto con le Parti Sociali un accordo quadro che definisce criteri e modalità procedurali circa l’utilizzo della cassa integrazione in deroga. La presentazione delle domande può essere effettuata a partire dal 31 marzo 2020 utilizzando la procedura informatica a questa pagina.

Dopo aver effettuato sul portale la registrazione utente utilizzando un Certificato digitale di autenticazione fornito dall'ente certificatore (es. smart card), il soggetto responsabile potrà scegliere l'azienda o le aziende per le quali vuole operare e gli eventuali collaboratori delegati da abilitare all'invio delle domande di CIG in deroga, che potranno accedere mediante l'utilizzo del proprio certificato di autenticazione.

Come previsto dalle Linee Guida alla domanda compilata tramite la procedura telematica dovranno essere allegati:

  • per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, il verbale di accordo sindacale e il documento di identità del soggetto che sottoscrive l’accordo per la parte del datore di lavoro. Qualora la consultazione sindacale non sia avvenuta entro 5 giorni dalla richiesta, la domanda può essere comunque inviata allegando la documentazione comprovante l’invio di tale richiesta. In questo caso è necessario allegare la dichiarazione sotto indicata;
  • per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti o che non hanno ricevuto risposta alla richiesta di consultazione sindacale, la dichiarazione per i datori di lavoro e il documento di identità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Una volta completata l'istruttoria, la Regione Toscana invierà all’INPS il decreto di concessione e la lista dei beneficiari. Il Datore di lavoro dovrà inviare, alla fine di ogni periodo di paga, il modello SR41 all’INPS che provvederà al pagamento della prestazione ai lavoratori.

 

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Covid-19: le imprese che possono rimanere aperte

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Covid 19: misure per le imprese
26 Marzo 2020

 

attivita

 

(Aggiornamento al 10 aprile 2020)

Il DPCM del 10 aprile 2020 detta ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020. Aggiornando l'elenco dei codici ATECO e sospendendo le attivita' non ritenute essenziali.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle ritenute essenziali e strategiche per il Paese indicate negli allegati disponibili in fondo a questa pagina. 

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 9 Aprile 2020, sono state disposte ulteriori misure per la gestione dell emergenza epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio). Nello specifico:

  • viene consentita l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e l'attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online;
  • viene consentita alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei prodotti non compresi nell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro
  • viene consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari.

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 Aprile 2020, allegata, sono state disposte ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. La riapertura di alcune attività dal 14 aprile è possibile solo se è garantito il rispetto di misure riguardanti il contenimento della diffusione del virus tra le quali: la sanificazione straordinaria dei locali, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 1,8 metri, accessi regolamentati e scaglionati, pannelli di separazione tra lavoratori e utenza, utilizzo obbigatorio di mascherina protettiva, che copra naso e bocca, sanificazione delle mani e utilizzo dei guanti monouso.

Per le attività elencate nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • le Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le Attività dei call center (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le Attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

E' inoltre utile sapere che:

  • Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (sostanzialmente massimo utilizzo del lavoro agile).
  • Sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.
  • E' consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; comunque ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.
  • Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività.
  • Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Si precisa che, per le attività essenziali e connesse che restano aperte, il datore di lavoro deve assicurare il rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19, come da protocollo con le parti sociali.

14 aprile

 

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. Nello specifico:

  • dal 24 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica e nel rispetto di alcune prescrizioni. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto
  • confermata la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati
  • consentita la vendita di calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano solo calzature per bambini
  • E' consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore, di determinare liberamente l'orario del servizio e derogare a quanto previsto
    in ordine all'obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia

___________
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte misure per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati. Nello specifico:

  • Attività di monitoraggio della siero prevalenza
  • Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
  • Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati

___________
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 17 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico:

  • Nautica: consegna dei mezzi navali allestiti e spostamento dal cantiere all'ormeggio (possono essere svolte previa comunicazione al Prefetto)
  • Stabilimenti balneari (aree in concessione o di pertinenza), Campeggi, Villaggi turistici, Parchi di vacanza, Aree di sosta: accesso consentito solo al personale per attività di manutenzione, vigilanza e pulizia (previa comunicazione al Prefetto) e segnalazione dell'area per impedire l'accesso ad estranei
  • Chiusura di esercizi commerciali nei giorni 25 aprile 2020 e 1 maggio 2020, consentita in tali giornate (nel rispetto della vigente legislazione emergenziale), la facoltà della consegna a domicilio mediante la prenotazione on-line o telefonica. Scarica l'Ordinanza per i dettagli

___________
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 9 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte ulteriori misure per la gestione dell emergenza epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio). Nello specifico:

  • viene consentita l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e l'attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online;
  • viene consentita alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei prodotti non compresi nell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro
  • viene consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari.

___________
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 Aprile 2020, allegata in fondo a questa pagina, sono state disposte ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. La riapertura di alcune attività dal 14 aprile è possibile solo se è garantito il rispetto di misure riguardanti il contenimento della diffusione del virus tra le quali: la sanificazione straordinaria dei locali, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 1,8 metri, accessi regolamentati e scaglionati, pannelli di separazione tra lavoratori e utenza, utilizzo obbigatorio di mascherina protettiva, che copra naso e bocca, sanificazione delle mani e utilizzo dei guanti monouso.

___________
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 Aprile 2020 sono state disposte ulteriori misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro con esclusione di quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 richiamato in premessa di ordinanza. Sono state dettate, inoltre, ulteriori disposizioni per l'esercizio in sicurezza delle attività commerciali.  Una sintesi delle disposizioni è contenuta nell'allegato in fondo alla pagina oltre all' ordinanza con i suoi allegati nella versione integrale. 

 

icona download ok Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22 Aprile 2020
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (vendita di cibo da asporto, vendita di semi, piante e fiori, fertilizzanti, calzature per bambini, impianti di distribuzione di carburante)
icona download ok Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 40 del 22 Aprile 2020
COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati
icona download ok Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 Aprile 2020
Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e ulteriori misure per esercizi commerciali e mercati all'aperto
icona download ok Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 Aprile 2020
Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19
icona download ok Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 16 Aprile 2020
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per Nautica, Stabilimenti balneari (aree in concessione o di pertinenza), Campeggi, Villaggi turistici, Parchi di vacanza, Aree di sosta. Chiusura esercizi commerciali nei giorni 25 aprile 2020 e 1 maggio 2020, consentita la sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica.
icona download ok  Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 9 Aprile 2020
 icona download ok  Attività del commercio e dei servizi alla persona che è possibile mantenere attive
 Allegati 1 e 2 al DPCM del 10 aprile 2020
 icona download ok  Attività produttive industriali e commerciali che è possibile mantenere attive
Allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020
 icona download ok  DPCM 11 aprile 2020

 

Fonge Immagini:www.ansa.it
Per maggiori informazioni:
www.camcom.it

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Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19

Art. 44

 

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

  2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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Art. 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

Art. 21
  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

  2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.

  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 23- Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19

Art. 23

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, il Decreto Cura Italia ha introdotto alcune misure a sostegno delle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni, di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed i lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Le misure, NON CUMULABILI tra loro, sono:

  • un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare,
  • un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore massimo complessivo di 600 euro.

Le misure sono fruibili nel periodo di chiusura scolastica che decorre dal 5 marzo al  al 3 aprile 2020. 13 aprile 2020 (come da DPCM del 1 aprile 2020)

Congedo straordinario

Il congedo straordinario può essere fruito per un periodo continuativo o frazionato per complessivi 15 giorni.

Dà diritto ad una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in funzione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente.

I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Può essere richiesto:

  • da genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
  • dai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ma senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I congedi sono cumulabili con:

  • i giorni di permesso retribuito per Legge 104
  • il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave

I congedi non sono fruibili:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
  • se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting

Il trattamento riconosciuto ai genitori e le modalità di richiesta del trattamento variano a seconda della tipologia di lavoratore. Si veda la scheda per i dettagli.

 pf 1585649264

Il bonus ha un limite massimo complessivo di 600 euro e spetta:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

Il limite massimo complessivo del bonus è di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus è cumulabile con:

  • i giorni di permesso retribuito per Legge 104
  • il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave
  • Il bonus non è fruibile:
  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
  • se è stato richiesto il congedo COVID-19

Il bonus è erogato mediante Libretto Famiglia attivabile dal sito dell’INPS.

A tal proposito si segnala che l’INPS ha elaborato PROCEDURE SEMPLIFICATE per il rilascio del PIN e per facilitare l’accesso ai servizi web per la richiesta di prestazioni dovute all’emergenza Coronavirus.

Dal 1 aprile sarà disponibile la procedura telematica per la richiesta dei congedi da parte dei lavoratori autonomi e dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, accedendo nella sezione dedicata del sito.

 

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Art. 39

  1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

  2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO

DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

Art. 19

 

Tutti i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria o dell’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), ovvero hanno presentato domanda non ancora autorizzata, possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale".

Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda al 23 febbraio 2020. 

icona freccia   ISTRUZIONI INPS


Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale"

La domanda può essere presentata con le consuete modalità sul portale INPS. L’azienda non dovrà allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Per l'elenco delle imprese che possono richiedere la CIGO e tutte le facilitazioni introdotte dalla misura, è disponibile la scheda allegata:

 

 icona download ok  Scheda Cassa Integrazione Ordinaria

 Assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente sul portale INPS. Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Per l'elenco delle imprese che possono richiedere la CIGO e tutte le facilitazioni introdotte dalla misura, è disponibile la scheda allegata:

 

icona download ok  Scheda Assegno Ordinario

 

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