Fondazione ISI - Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale (ISI) Fondazione ISI - Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale (ISI)

Isinforma

Fondazione ISI - Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale (ISI)

Menu

  • Home
  • Fondazione
    • Chi siamo
    • Organi
    • Organigramma
    • Aderisci alla Fondazione
    • Immobili
    • Lavora con noi
  • Attività
    • ISI LAB
    • Diventare Imprenditori
    • Innovare per crescere
    • Formazione
    • Education e Orientamento al lavoro
    • Green Economy
    • PID - Punto Impresa Digitale
    • Comunità Energetiche Rinnovabili
    • Progetti EU
    • Digital tools
  • Agevolazioni
  • News
  • Eventi
  • Video
  • Amm Trasparente
    • Disposizioni Generali
    • Organizzazione
    • Consulenti e Collaboratori
    • Personale
    • Bandi di Concorso
    • Enti Controllati
    • Attività e Procedimenti
    • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
    • Bilancio
    • Beni Immobili e Gestione del Patrimonio
    • Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
    • Servizi erogati
    • Dati sui pagamenti
    • Whistleblowing
    • Altri Contenuti
  • Contatti
  • Home
  • Fondazione
    • Chi siamo
    • Organi
    • Organigramma
    • Aderisci alla Fondazione
    • Immobili
    • Lavora con noi
  • Attività
    • ISI LAB
    • Diventare Imprenditori
    • Innovare per crescere
    • Formazione
    • Education e Orientamento al lavoro
    • Green Economy
    • PID - Punto Impresa Digitale
    • Comunità Energetiche Rinnovabili
    • Progetti EU
    • Digital tools
  • Agevolazioni
  • News
  • Eventi
  • Video
  • Amm Trasparente
    • Disposizioni Generali
    • Organizzazione
    • Consulenti e Collaboratori
    • Personale
    • Bandi di Concorso
    • Enti Controllati
    • Attività e Procedimenti
    • Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
    • Bilancio
    • Beni Immobili e Gestione del Patrimonio
    • Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
    • Servizi erogati
    • Dati sui pagamenti
    • Whistleblowing
    • Altri Contenuti
  • Contatti
  1. Home
  2. News
  3. Covid 19: misure per le imprese

Covid 19: misure per le imprese

Garanzia per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Aprile 2020

Per richiedere la garanzia fino a 25mila euro, il beneficiario dovrà compilare il modulo di garanzia (allegato 4 bis) e inviarlo per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. 

icona download ok   Allegato 4 bis - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
 icona download ok  Scarica il modulo dal sito fondidigaranzia.it

 

Tutta la documentazione può essere reperita ai seguenti indirizzi web:

  • www.mise.gov.it
  • www.fondidigaranzia.it

Maggiori informazioni: info@fondazioneisi.org

Covid-19: le misure per le imprese

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
02 Novembre 2020

Fondazione ISI ha attivato per le imprese del territorio e i lavoratori uno sportello informazioni sulle disposizioni relative all'emergenza Covid-19

Leggi tutto...

ART. 113 Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
06 Aprile 2020

ART. 113 Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

 

Il Decreto Cura Italia ha rinviato le scadenze di alcuni adempimenti periodici in materia di ambiente e rifiuti, i quali cadono, di norma, nei mesi di marzo ed aprile.

ADEMPIMENTI RINVIATI:

  • Comunicazione MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) relativa ai rifiuti prodotti, smaltiti o avviati a recupero nell'anno precedente;

  • Comunicazione dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche relativa ai quantitativi immessi sul mercato nell’anno precedente (la comunicazione è contenuta nel MUD);

  • Comunicazione dei produttori di Pile ed Accumulatori relativa ai quantitativi immessi sul mercato nell’anno precedente;

  • Comunicazione dei Centri di Coordinamento dei dati relativi a raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;

  • Comunicazione degli impianti di trattamento RAEE relativa ai quantitativi di RAEE trattati nell’anno precedente;

  • Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali a carico dei soggetti iscritti.

NUOVA SCADENZA:

30 Giugno 2020

COME FARE: 

Nonostante la normativa abbia rinviato la scadenza degli adempimenti, i portali per l’invio telematico di alcune comunicazioni ambientali, sono già operativi.

Per il MUD e la Dichiarazione AEE in esso contenuta, si veda:

  • Mud telematico
  • Mud semplificato
  • Mud Comuni

Per la Comunicazione Pile e Accumulatori, si veda il relativo Portale. 

Infine, per quanto riguarda l’Albo Gestori Ambientali, si ricorda che per le imprese della Provincia di Pisa, la sezione competente è quella di Firenze, presso la Camera di Commercio del capoluogo toscano. 

Maggiori informazioni: Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 93 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
01 Aprile 2020

L’articolo 93 del DL Cura Italia ha introdotto una misura di sostegno economico in favore di tutti i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, con lo scopo di contrastare il diffondersi del coronavirus e garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri.

La misura prevede un contributo fino al 50% del costo sostenuto per l’installazione di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela. I dispositivi dovranno essere muniti dei necessari certificati di conformità e omologazione, o analoga autorizzazione.

Le risorse a disposizione della misura ammontano a 2 milioni di euro.

Le disposizioni applicative saranno definite con un decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 16 aprile 2020 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Su questa pagina pubblicheremo tutti gli aggiornamenti in merito all’entità massima del contributo e alle modalità di presentazione delle domande e di erogazione dello stesso.

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 72 - Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
01 Aprile 2020

L’Articolo 72 del DL Cura Italia ha deliberato l’attivazione di un nuovo fondo, denominato “Fondo per la promozione integrata”, volto a realizzare iniziative di supporto al Made in Italy e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, in risposta all’emergenza Covid-19.

Con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, il Fondo sarà impegnato nelle seguenti attività:

  • Realizzazione, con il supporto dell’ICE – Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione delle imprese, di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere l’export italiano;
  • Potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate anche all’estero dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dall’ICE;
  • Cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche (tra le quali le Camere di Commercio), mediante la stipula di apposite convenzioni;
  • Erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi dal Fondo per le imprese esportatrici del Mediocredito centrale

Inoltre, l'Articolo 72 ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di forniture, lavori e servizi potranno essere aggiudicati senza pubblicazione di un bando di gara, utilizzando la procedura negoziata dell’articolo 63 del Codice Appalti.

Grazie a questa procedura, le amministrazioni aggiudicatrici potranno individuare gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, per poi selezionare almeno cinque operatori. Tra questi, le amministrazioni andranno a scegliere l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

 

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 22 - Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
27 Marzo 2020

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Art. 22

 

Il Decreto Cura Italia riconosce ai datori di lavoro del settore privato (inclusi agricoli, pesca, terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti) che non possono beneficiare di ulteriori ammortizzatori sociali dedicati, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a 9 settimane. Sono esclusi dalla misura:

  • Datori di lavoro domestico
  • Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà
  • Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020

Requisiti

Solo per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. L'accordo sindacale non è invece necessario per le imprese con meno di 5 dipendenti.

Facilitazioni

Ai fini del riconoscimento del trattamento, non si applicano:

  • le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
  • il contributo addizionale;
  • la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga

Come accedere alla Cassa Integrazione in deroga

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome. Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

Come Richiedere la Cassa Integrazione in Deroga in Toscana

Per quanto riguarda la Toscana, la Regione ha sottoscritto con le Parti Sociali un accordo quadro che definisce criteri e modalità procedurali circa l’utilizzo della cassa integrazione in deroga. La presentazione delle domande può essere effettuata a partire dal 31 marzo 2020 utilizzando la procedura informatica a questa pagina.

Dopo aver effettuato sul portale la registrazione utente utilizzando un Certificato digitale di autenticazione fornito dall'ente certificatore (es. smart card), il soggetto responsabile potrà scegliere l'azienda o le aziende per le quali vuole operare e gli eventuali collaboratori delegati da abilitare all'invio delle domande di CIG in deroga, che potranno accedere mediante l'utilizzo del proprio certificato di autenticazione.

Come previsto dalle Linee Guida alla domanda compilata tramite la procedura telematica dovranno essere allegati:

  • per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, il verbale di accordo sindacale e il documento di identità del soggetto che sottoscrive l’accordo per la parte del datore di lavoro. Qualora la consultazione sindacale non sia avvenuta entro 5 giorni dalla richiesta, la domanda può essere comunque inviata allegando la documentazione comprovante l’invio di tale richiesta. In questo caso è necessario allegare la dichiarazione sotto indicata;
  • per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti o che non hanno ricevuto risposta alla richiesta di consultazione sindacale, la dichiarazione per i datori di lavoro e il documento di identità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Una volta completata l'istruttoria, la Regione Toscana invierà all’INPS il decreto di concessione e la lista dei beneficiari. Il Datore di lavoro dovrà inviare, alla fine di ogni periodo di paga, il modello SR41 all’INPS che provvederà al pagamento della prestazione ai lavoratori.

 

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

 

Covid-19: le imprese che possono rimanere aperte

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
26 Marzo 2020

 

attivita

 

(Aggiornamento al 10 aprile 2020)

Il DPCM del 10 aprile 2020 detta ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020. Aggiornando l'elenco dei codici ATECO e sospendendo le attivita' non ritenute essenziali.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle ritenute essenziali e strategiche per il Paese indicate negli allegati disponibili in fondo a questa pagina. 

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 9 Aprile 2020, sono state disposte ulteriori misure per la gestione dell emergenza epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio). Nello specifico:

  • viene consentita l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e l'attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online;
  • viene consentita alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei prodotti non compresi nell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro
  • viene consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari.

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 Aprile 2020, allegata, sono state disposte ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. La riapertura di alcune attività dal 14 aprile è possibile solo se è garantito il rispetto di misure riguardanti il contenimento della diffusione del virus tra le quali: la sanificazione straordinaria dei locali, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 1,8 metri, accessi regolamentati e scaglionati, pannelli di separazione tra lavoratori e utenza, utilizzo obbigatorio di mascherina protettiva, che copra naso e bocca, sanificazione delle mani e utilizzo dei guanti monouso.

Per le attività elencate nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • le Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le Attività dei call center (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le Attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

E' inoltre utile sapere che:

  • Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (sostanzialmente massimo utilizzo del lavoro agile).
  • Sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.
  • E' consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; comunque ogni attività funzionale a fronteggiare l'emergenza.
  • Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività.
  • Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Si precisa che, per le attività essenziali e connesse che restano aperte, il datore di lavoro deve assicurare il rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19, come da protocollo con le parti sociali.

14 aprile

 

Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. Nello specifico:

  • dal 24 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica e nel rispetto di alcune prescrizioni. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto
  • confermata la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati
  • consentita la vendita di calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano solo calzature per bambini
  • E' consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore, di determinare liberamente l'orario del servizio e derogare a quanto previsto
    in ordine all'obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia

___________
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte misure per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati. Nello specifico:

  • Attività di monitoraggio della siero prevalenza
  • Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
  • Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati

___________
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 17 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico:

  • Nautica: consegna dei mezzi navali allestiti e spostamento dal cantiere all'ormeggio (possono essere svolte previa comunicazione al Prefetto)
  • Stabilimenti balneari (aree in concessione o di pertinenza), Campeggi, Villaggi turistici, Parchi di vacanza, Aree di sosta: accesso consentito solo al personale per attività di manutenzione, vigilanza e pulizia (previa comunicazione al Prefetto) e segnalazione dell'area per impedire l'accesso ad estranei
  • Chiusura di esercizi commerciali nei giorni 25 aprile 2020 e 1 maggio 2020, consentita in tali giornate (nel rispetto della vigente legislazione emergenziale), la facoltà della consegna a domicilio mediante la prenotazione on-line o telefonica. Scarica l'Ordinanza per i dettagli

___________
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 9 Aprile 2020, allegata a questa pagina, sono state disposte ulteriori misure per la gestione dell emergenza epidemiologica da COVID 19 (in materia di commercio). Nello specifico:

  • viene consentita l'attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (codice ATECO 47.62.20) e l'attività di commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (codice ATECO 47.65) all'interno di attività di vendita di generi alimentari o di altre attività commerciali non soggette a chiusura, ai sensi dell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali soggette a chiusura esclusivamente per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online;
  • viene consentita alle attività commerciali soggette a chiusura di effettuare la consegna a domicilio e la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e on-line dei prodotti non compresi nell'Allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto e la consegna, evitando contatti personali a distanza inferiore a un metro
  • viene consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali alimentari.

___________
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 Aprile 2020, allegata in fondo a questa pagina, sono state disposte ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. La riapertura di alcune attività dal 14 aprile è possibile solo se è garantito il rispetto di misure riguardanti il contenimento della diffusione del virus tra le quali: la sanificazione straordinaria dei locali, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 1,8 metri, accessi regolamentati e scaglionati, pannelli di separazione tra lavoratori e utenza, utilizzo obbigatorio di mascherina protettiva, che copra naso e bocca, sanificazione delle mani e utilizzo dei guanti monouso.

___________
Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 Aprile 2020 sono state disposte ulteriori misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro con esclusione di quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 richiamato in premessa di ordinanza. Sono state dettate, inoltre, ulteriori disposizioni per l'esercizio in sicurezza delle attività commerciali.  Una sintesi delle disposizioni è contenuta nell'allegato in fondo alla pagina oltre all' ordinanza con i suoi allegati nella versione integrale. 

 

icona download ok Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 41 del 22 Aprile 2020
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (vendita di cibo da asporto, vendita di semi, piante e fiori, fertilizzanti, calzature per bambini, impianti di distribuzione di carburante)
icona download ok Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 40 del 22 Aprile 2020
COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati
icona download ok Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 Aprile 2020
Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e ulteriori misure per esercizi commerciali e mercati all'aperto
icona download ok Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 13 Aprile 2020
Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19
icona download ok Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 16 Aprile 2020
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per Nautica, Stabilimenti balneari (aree in concessione o di pertinenza), Campeggi, Villaggi turistici, Parchi di vacanza, Aree di sosta. Chiusura esercizi commerciali nei giorni 25 aprile 2020 e 1 maggio 2020, consentita la sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica.
icona download ok  Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 9 Aprile 2020
 icona download ok  Attività del commercio e dei servizi alla persona che è possibile mantenere attive
 Allegati 1 e 2 al DPCM del 10 aprile 2020
 icona download ok  Attività produttive industriali e commerciali che è possibile mantenere attive
Allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020
 icona download ok  DPCM 11 aprile 2020

 

Fonge Immagini:www.ansa.it
Per maggiori informazioni:
www.camcom.it

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art.66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art.66 Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Per promuovere azioni virtuose di solidarietà verso istituzioni, associazioni e organizzazioni di volontariato attive nel rispondere all’emergenza COVID-19, il Decreto Cura Italia ha stabilito un incentivo fiscale a favore di tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che effettueranno donazioni finalizzate al contrasto della propagazione del coronavirus.

Secondo l’Articolo 66 del Decreto, infatti, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 effettuate nell’anno 2020 dalle imprese sono pienamente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono effettuate. Per la determinazione del valore delle donazioni in natura si deve fare riferimento alle disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

All’interno dello stesso Articolo del Decreto viene anche stabilita una detrazione del 30% dall’imposta sul reddito, per un importo non superiore a 30.000€, per tutte le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

SchedeDecretoLegge OK 11

 

SchedeDecretoLegge OK 12

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

 

Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Art. 20

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Maggiori informazioni: info@fondazioneisi.org

Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Art. 24

 

Il Decreto Cura Italia prevede l’incremento di 12 giornate di permessi retribuiti ex Legge n. 104/92 da fruire complessivamente nei mesi di marzo e aprile 2020.

Gli aventi aventi diritto potranno godere di 3 giornate di permessi per il mese di marzo, 3 per il mese di aprile e di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei due mesi.

Come i permessi ordinari, anche le 12 giornate di permesso, potranno essere fruite anche frazionandole in ore.

 

Fondazione ISI -info@fondazioneisi.org

Art. 27 - Indennità professionisti e Co.Co.Co

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. 27

Il Decreto Cura Italia riconosce ai liberi professionisti ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, una indennità di 600€ (che non concorrono alla formazione del reddito) per il mese di marzo 2020.

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale AGO (art. 28), ai dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), agli operari agricoli a tempo determinato (art. 30).

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con il reddito di cittadinanza.

Si veda la scheda allegata per maggiori dettagli.

Di seguito si riportano i dubbi e, dove disponibili, le prime interpretazioni, circa l’applicabilità del dettato normativo:

  • Titolari di partita iva: non è chiaro se il dettato normativo si rivolga ai titolari individuali o anche ai soci di società di persone;
  • Co.co.co.: l’accesso al bonus sembrerebbe bloccato per gli amministratori di società di capitali, iscritti alla Gestione separata, poiché secondo la sentenza 1545/2017  della Cassazione, per questi soggetto si configurerebbero “rapporti societari”
  • Lavoratori autonomi: il dubbio riguarda l’applicabilità ai soci che prestano la propria opera in via esclusiva o prevalente in società (di persone e capitali) iscritti all’INPS.

 pf 1585644793

 Link per richiedere bonus INPS 600 Euro  

 

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING PER I DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO PUBBLICO E PRIVATO ACCREDITATO, PER EMERGENZA COVID -19

Art. 25
  1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

  2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

  3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

  5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

  6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

  7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Pagina 1 di 3
  • Inizio
  • Indietro
  • 1
  • 2
  • 3
  • Avanti
  • Fine

Articoli recenti

  • Eventi
    • ESG Networking Day – Meet > Match > Adopt
    • Progettare prodotti e servizi ad alto valore ESG - Webinar
    • Fattori ESG e impatto sull’accesso al credito
  • News
    • Progetto Energia Sostenibile – Sportello Sostenibilità
    • Energia Sostenibile: Transizione Energetica e Sostenibile delle PMI
    • Fondo per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche 2026

Trending tags

  • Archivio agevolazioni
  • PID
  • Agevolazioni
  • economia circolare
  • Innovazione
  • green economy
  • diventare imprenditore
  • Alternanza scuola lavoro
  • eventi Pid passati
  • eventi CER Passati

Iscriviti alla newsletter
per non perdere le novità della Fondazione ISI

ISI


ISI Fondazione di partecipazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale

CF: 93087550500 - P.IVA: 02247870500

iscritta al Registro delle persone giuridiche private della Regione Toscana al n. 1009

FATTURAZIONE ELETTRONICA
CODICE DESTINATARIO: M5UXCR1
PEC: fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it

Dichiarazione di accessibilità

Contatti
  • Via Filippo Turati, 43-45
    56125 Pisa
  • 050 503275
  • 050 512365
  • info@fondazioneisi.org
    fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it
  • Seguici su:
  •      
Link utili
  • ISI LAB
  • Creazione d'impresa
  • Innovazione
  • Entrare nel mondo del lavoro
  • Isinforma
  • Iscriviti alla Newsletter
 

© 2023 Fondazione ISI - Privacy policy - Note legali