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  3. Covid 19: misure per le imprese

Covid 19: misure per le imprese

Art. 37 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI

Art. 37

 

  1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

  2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di  sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

 

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Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO

DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

Art. 19

 

Tutti i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria o dell’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), ovvero hanno presentato domanda non ancora autorizzata, possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale".

Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda al 23 febbraio 2020. 

icona freccia   ISTRUZIONI INPS


Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale"

La domanda può essere presentata con le consuete modalità sul portale INPS. L’azienda non dovrà allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Per l'elenco delle imprese che possono richiedere la CIGO e tutte le facilitazioni introdotte dalla misura, è disponibile la scheda allegata:

 

 icona download ok  Scheda Cassa Integrazione Ordinaria

 Assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente sul portale INPS. Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Per l'elenco delle imprese che possono richiedere la CIGO e tutte le facilitazioni introdotte dalla misura, è disponibile la scheda allegata:

 

icona download ok  Scheda Assegno Ordinario

 

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Art. 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

Art. 21
  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

  2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.

  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Art. 39

  1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

  2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

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Art. 23- Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19

Art. 23

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, il Decreto Cura Italia ha introdotto alcune misure a sostegno delle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni, di cui possono beneficiare i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed i lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Le misure, NON CUMULABILI tra loro, sono:

  • un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare,
  • un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting del valore massimo complessivo di 600 euro.

Le misure sono fruibili nel periodo di chiusura scolastica che decorre dal 5 marzo al  al 3 aprile 2020. 13 aprile 2020 (come da DPCM del 1 aprile 2020)

Congedo straordinario

Il congedo straordinario può essere fruito per un periodo continuativo o frazionato per complessivi 15 giorni.

Dà diritto ad una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in funzione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente.

I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Può essere richiesto:

  • da genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
  • dai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ma senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I congedi sono cumulabili con:

  • i giorni di permesso retribuito per Legge 104
  • il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave

I congedi non sono fruibili:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
  • se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting

Il trattamento riconosciuto ai genitori e le modalità di richiesta del trattamento variano a seconda della tipologia di lavoratore. Si veda la scheda per i dettagli.

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Il bonus ha un limite massimo complessivo di 600 euro e spetta:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

Il limite massimo complessivo del bonus è di 1.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus è cumulabile con:

  • i giorni di permesso retribuito per Legge 104
  • il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave
  • Il bonus non è fruibile:
  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
  • se è stato richiesto il congedo COVID-19

Il bonus è erogato mediante Libretto Famiglia attivabile dal sito dell’INPS.

A tal proposito si segnala che l’INPS ha elaborato PROCEDURE SEMPLIFICATE per il rilascio del PIN e per facilitare l’accesso ai servizi web per la richiesta di prestazioni dovute all’emergenza Coronavirus.

Dal 1 aprile sarà disponibile la procedura telematica per la richiesta dei congedi da parte dei lavoratori autonomi e dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, accedendo nella sezione dedicata del sito.

 

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Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19

Art. 44

 

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

  2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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Art. 46 - Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

Art. 46

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

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Art.106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

Art. 106

L’art 106 del Decreto Cura Italia, per tutte le assemblee convocate entro il 30 luglio p.v., (data in cui si presume sarà cessato lo stato di emergenza) prevede:

Lo spostamento ex lege il termine in cui è possibile la convocazione delle assemblee a 180 giorni;

  • la possibilità di partecipare alle assemblee con mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle previsioni statutarie, ma pur sempre con la garanzia della identificazione dei partecipanti;
  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
  • nelle s.r.l. consente ai soci di esprimere il voto per corrispondenza o per consenso scritto;
  • che non sia necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario e il notaio.

La norma consente quindi alle società di rinviare le assemblee di bilancio e per le nomine dei cda fino alla fine del prossimo luglio, se le adunanze sono in seconda convocazione, oppure a fine giugno per la prima (o unica) convocazione. La norma vale per tutte le società, quotate e no, private e pubbliche incluse anche cooperative e mutue assicuratrici.

Precisamente la norma istituisce una proroga della data utile, che dai canonici 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio previsti dal Codice civile slittano a 180, dando tempo fino a tutto giugno, anche in deroga agli statuti.

Il Decreto favorisce tutte le possibilità di partecipazione da remoto, anche oltre o in deroga alle previsioni dello statuto allargando così la possibilità di manifestazione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione. Lo stesso svolgimento integrale dell’assemblea potrebbe avvenire in via esclusivamente virtuale ma gli strumenti utilizzati devono consentire l’identificazione dei partecipanti, al netto di voto e interventi telematici.

Ogni società potrà decidere se utilizzare queste facoltà o seguire le modalità tradizionali. Solo per le società a responsabilità limitata viene espressamente ammesso che l’espressione del voto potrà avvenire in forma scritta.

Il Decreto precisa infatti che le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19, quindi Dette norme potranno trovare applicazione anche dopo il 31 luglio.

 

Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie

In sintesi

in dettaglio

L’art 106 sposta ex lege il termine in cui è possibile la convocazione delle assemblee a 180 giorni (invece di 120gg);

L’assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio:

Ø  in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2478 bis c.c. per le s.r.l.;

Ø  in deroga alle eventuali diverse disposizioni statutarie, che prevedono la convocazione dell’assemblea che approva il Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e consentono, nei soli casi di legge, l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni.

L’organo amministrativo nel Verbale di convocazione dell’assemblea, potrà richiamare l’art. 106 del d.l.18/2020 e non dovrà motivare ai sensi dell’art. 2364 c.c., l’utilizzo dei 180 giorni, poiché non viene utilizzato il maggior termine rispetto ai 120 giorni, ma il termine di 180 giorni previsto da una norma speciale. Quanto alla data di prima e seconda convocazione, si ritiene che in ragione del richiamo normativo all’art. 2364 c.c., il termine possa ragionevolmente riferirsi alla data di “prima convocazione” dell’assemblea.

Sull'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sul voto per corrispondenza e sullo svolgimento dell'intera assemblea con mezzi di telecomunicazione

 

In sintesi

in dettaglio

consente di partecipare alle assemblee con mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle previsioni statutarie, ma pur sempre con la garanzia della identificazione dei partecipanti;

L’avviso di Convocazione delle Assemblee Ordinarie e delle Assemblee Straordinarie delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, e società cooperative e mutue assicuratrici può prevedere:

  • l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche se l’utilizzo di tali strumenti non è previsto negli statuti, e senza bisogno di alcuna modifica statutaria;
  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie;
  • lo svolgimento dell’assemblea, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile.

Le predette modalità di svolgimento dell’assemblea e di esercizio del voto devono essere previste nell’Avviso di Convocazione, anche se non sono previste negli Statuti, le cui eventuali limitazioni o mancate previsioni sono derogate ex lege.

Quanto al termine “teleconferenza”, si ritiene possibile la conferenza telefonica (detta anche teleconferenza, audio-conferenza, conference call...), quale conversazione telefonica estesa a più partecipanti contemporaneamente. La conference call può essere gestita in autonomia dai partecipanti attraverso dei canali di comunicazione di origine diversa, linee telefoniche servizi web come Skype ad esempio, servizi professionali a pagamento gestiti da fornitori ad hoc..

Consente l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;

nelle s.r.l. consente ai soci di esprimere il voto per corrispondenza o per consenso scritto;

Nelle società a responsabilità limitata può essere consentito che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie.

Il decreto-legge consente di utilizzare la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto, per l’adozione delle decisioni dei soci, in deroga alle limitazioni previste dall’art. 2479 c.c. o alle eventuali limitazioni statutarie. In tal caso, nei documenti sottoscritti dai soci dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Pertanto nelle Srl, per l’approvazione del Bilancio potrà essere utilizzato il metodo assembleare ovvero la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto anche quando:

a) non siano previsti dall’atto costitutivo;

b) la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o sia relativa a perdite del capitale superiore a un terzo;

c) vi sia una richiesta di utilizzare il meccanismo della deliberazione da parte di un numero qualificato di amministratori o soci una delibera assembleare (Circolare Assomine 17.3.20).

prevede espressamente che non sia necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario e il notaio.

In Assemblea non vi è la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario o il notaio.

Non sono vincolanti eventuali clausole statutarie che impongano la contemporanea presenza di Presidente e del segretario nel luogo di convocazione dell’assemblea. Per cui nelle assemblee la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione potrà riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, essendo sufficiente che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio.

Quanto al luogo di svolgimento dell’Assemblea e, in mancanza di disposizione statutaria, deve indicarsi il luogo di svolgimento dell’Assemblea, come il luogo ove si trovino il Presidente o il Notaio, per le Assemblee Straordinarie.

Con riferimento ai Verbali di Assemblea il Presidente dell'assemblea dovrà dare puntualmente conto di avere verificato la regolarità della costituzione, accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, accertato le modalità e i risultati delle votazioni.

 

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Art.120 Piattaforme per la didattica a distanza

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Art. 120

Il Decreto prevede 85 milioni di euro destinati alle istituzioni scolastiche per formazione docenti, piattaforme scuole e dispositivi digitali ad alunni

 

 ART   COSA PREVEDE IL DECRETO “CURA ITALIA”  DIDATTICA A DISTANZA: AZIONI GIÀ ATTUATE DAL MINISTERO 
 120  

Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020 di cui:

 

  • 10 milioni di euro per dotare le scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o  per potenziare quelli già in dotazione 
  • 70 milioni di euro messi a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme nonché per la necessaria connettività di rete 
  • per 5 milioni di euro per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza
 

Il Ministero ha già messo in campo una serie di azioni per attivare la didattica a distanza, che, con le misure del Decreto, potrà essere meglio supportata e sviluppata.

 Dal 2 marzo 2020 è stata allestita una sezione dedicata alla Didattica a distanza  per aiutare le scuole, ove è possibile a reperire:

  • piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole
  • strumenti di cooperazione
  • scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole
  • webinar di formazione
  • contenuti didattici utili per l’approfondimento delle discipline curricolari che gli insegnanti e i loro studenti possono consultare e scaricare, sezione a cui hanno aderito partner come Rai Cultura, Treccani e Reggio Children.

 

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Norme e aiuti per cultura, spettacolo e sport

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

NORME E AIUTI PER CULTURA SPETTACOLO E SPORT

Art. 29, 38, 88, 89, 90, 96

 

 ART  

DESCRIZIONE 

CONTENUTO

88

Voucher per il rimborso di biglietti del cinema e non solo

Il decreto Cura Italia estende i rimborsi con voucher - già previsti per viaggi e pacchetti turistici annullati a seguito dell’emergenza Covid-19 - anche ai biglietti per spettacoli, cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020) è possibile presentare domanda di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.

Entro 30 giorni successivi: il venditore deve provvedere all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

90

Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura

La quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti i requisiti e le modalità per l’accesso al beneficio.

38

Spettacolo, indennità di 600 euro per i lavoratori

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50mila euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

89

Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi: per una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo saranno stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.

29

Turismo, indennità di 600 euro per i lavoratori stagionali

Indennità per il mese di marzo pari a 600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

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Sport, indennità di 600 euro e stop versamenti canoni

L’indennità di 600 euro è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23 febbraio 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito; le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 17 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

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Art.57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia 

 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto una misura volta a sostenere la liquidità anche delle imprese di medie e grandi dimensioni che sono state colpite dagli effetti negativi dell’emergenza COVID-19, ma che non possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.

Infatti, l’articolo 57 del Decreto ha stanziato 500 milioni di euro per l'anno 2020 per istituire una garanzia statale sulle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti (Cdp) in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza COVID-19 e che non hanno accesso al Fondo di Garanzia per PMI.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti (Cdp) fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. L’obiettivo di questa misura è quello di favorire l’erogazione di credito da parte dei soggetti finanziari grazie al supporto di Cdp.

Per l’effettiva entrata in vigore della misura si attende un decreto attuativo da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale saranno stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia, nonché l’elenco dei settori economici delle imprese che potranno beneficiarne.

 

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Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

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Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Nell’Articolo 56 del Decreto Cura Italia l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. Per supportare le attività imprenditoriali in questo contesto di emergenza sono state stabilite le seguenti misure di sostegno finanziario alle PMI:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.

Possono beneficiare di queste misure le micro, piccole e medie imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Per le modalità di richiesta della moratoria sono disponibili le FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

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