L'Art. 71 del Decreto Rilancio apporta ulteriori modifiche in tema di integrazioni salariali

In tema di integrazione salariale, con il Decreto Rilancio sono introdotte due importanti modifiche.

  1. Estensione del trattamento di integrazione salariale 
    Il Decreto Rilancio estende il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e FIS, Fondo Integrazione Salariale) per causale Covid-19, sino ad una durata massima di 18 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

    Nello specifico viene introdotta la possibilità, per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale previste dal Decreto Cura Italia, di richiederne ulteriori 5 con la medesima causale Covid – 19.
    Le 5 settimane sono utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020, portando a 14, le settimane totali con causale covid-19 usufruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.
    Infine, il Decreto aggiunge ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covi – 19 che potranno essere utilizzate solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre per coprire riduzioni e/o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica.

  2. Nuova procedura unificata per la richiesta della cassa integrazione straordinaria
    Le aziende destinatarie degli ammortizzatori in deroga Covid–19, che chiedono le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale e le successive 4 settimane, non devono più seguire i regolamenti regionali, ma possono presentare la domanda di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.

L’iter prevede le seguenti fasi:

  • Presentazione della domanda
    Il datore di lavoro presenta domanda la domanda all’INPS competente entro 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. La domanda dovrà contenere: la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda, i dati necessari per il calcolo e l’erogazione di un anticipo del trattamento.
  • Monitoraggio e erogazione anticipazione
    Dopo aver effettuato il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti per la misura, ed entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, l’INPS autorizza la domanda e paga un’anticipazione ai lavoratori, pari al 40% del valore delle ore autorizzate per l’intero periodo richiesto.
  • Trasmissione completa dei dati
    Entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione, il datore di lavoro invia all’INPS i dati di dettaglio per l’erogazione del saldo.
    Verifica ed erogazione del saldo. L’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
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