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  3. Covid 19: misure per le imprese

Covid 19: misure per le imprese

Art. 43 - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari 

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 43  - Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari 

L'articolo prevede dei contributi a favore delle imprese per l’acquisto di dispositivi sanitari e protezione individuale allo scopo di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, in risposta dell’emergenza sanitaria Covi-19.

La misura di sostegno sarà gestita ed erogata da Invitalia, con uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2020.

L'importo è stato messo a disposizione dall'INAIL in data 27 marzo 2020, sono attesi aggiornamenti sulle modalità di accesso al contributo, dei quali vi daremo conto su questa pagina nei prossimi giorni.

 

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 64: Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Il Decreto Cura Italia contiene due agevolazioni per supportare le imprese nell’attuazione di interventi per la prevenzione dal rischio di contagio da Coronavirus nei luoghi di lavoro.

La prima agevolazione (Articolo 64) introduce un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. 

Il bonus è rivolto a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ed è concesso nella misura del 50% dell'importo delle spese sostenute, con un tetto 20.000€.
Il credito è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020.

Le disposizioni applicative della misura saranno definite con un decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere varato entro il 16 aprile 2020.

Le risorse a disposizione dello strumento ammontano a 50 milioni di euro.

Su questa pagina pubblicheremo gli aggiornamenti con le modalità da seguire per usufruire del credito di imposta, non appena verrà emanato il decreto attuativo.

 

SchedeDecretoLegge OK 09

 Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE
Art. 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Il DL 9 del 2 marzo 2020 (Articolo 8) aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per tutte le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator:

  • i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Il Decreto Cura Italia (Articolo 61) ha esteso la sospensione fino al 30 aprile 2020 ad un elenco di nuovi soggetti (allegato sotto riportato). Possono beneficiare di questa misura tutte le imprese contenute nell’elenco che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano.

Nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator, nonché di tutti i soggetti nell’elenco, le misure del governo hanno decretato anche la sospensione dei termini dei versamenti dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le sole federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti si applica fino al 31 maggio 2020. In questo caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.


ALLEGATO (qui è disponibile la lista dei Codici Ateco)

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  3.  soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale

SchedeDecretoLegge OK 02

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art. 65 - Credito d’imposta per botteghe e negozi

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Credito d’imposta per botteghe e negozi

AGGIORNAMENTO (27/03/2020)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 13/e/2020 con la quale fornisce i primi chiarimenti sul credito d’imposta (articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) per il canone di locazione del mese di marzo, relativo agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 “negozi e botteghe”.

L’articolo 65 prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1,  “negozi e botteghe” (il credito d’imposta non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione).

La risoluzione prevede:

  • l’istituzione del codice tributo 6914 per l’utilizzo del credito in compensazione esclusivamente mediante modello in F24;
  • la spendibilità immediata di tale credito, in quanto si tratta di un codice tributo utilizzabile dal prossimo 25 marzo.

Il modello F24 si deve presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e intermediari abilitati.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6914 è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.


Il Decreto Dignità introduce un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, sugli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 («Negozi e botteghe»).

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le attività esercenti NON comprese nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 (sotto riportati) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando il Modello F24.

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO  

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2

COMMERCIO AL DETTAGLIO  

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

SchedeDecretoLegge OK 10

 

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Art. 49 - Fondo Centrale di Garanzia per PMI

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art. 49 - Fondo Centrale di Garanzia per PMI

 

Il Decreto Cura Italia ha apportato delle modifiche significative nelle modalità di accesso da parte delle PMI al Fondo Centrale di Garanzia. Il Fondo è stato creato con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese italiane tramite la concessione di una garanzia statale su tutti i tipi di operazioni di finanziamento, sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. 

Per potenziare l’azione del Fondo a sostegno delle PMI, il Decreto Cura Italia (Articolo 49) ha introdotto le seguenti misure, che avranno una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto:

  • la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • le percentuali di copertura delle operazioni di finanziamento sono innalzate:
    • per gli interventi di garanzia diretta, all’80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000€
    • per gli interventi di riassicurazione al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000€
  • Estensione automatica della garanzia sulle operazioni, già ammesse alla garanzia del Fondo, per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione dei pagamenti in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus;
  • Concessione di garanzie gratuite e senza valutazione per microfinanziamenti a 18 mesi fino a 3.000€ erogati da soggetti abilitati in favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. La copertura è pari all’80% del valore del finanziamento in caso di garanzia diretta, al 90% in caso di riassicurazione.

In Toscana, per scelta regionale, l’intervento del Fondo per le PMI è ammesso soltanto in controgaranzia. Le imprese interessate ad accedere alla garanzia statale devono quindi rivolgersi ad uno dei confidi confezionati, il quale garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo (qui l’elenco completo dei soggetti operanti con il Fondo).

 

Riferimenti

https://www.fondidigaranzia.it/conosci-il-fondo/

https://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/banche-e-confidi-convenzionati/

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040889-imprese-e-lavoratori

 

Fondazione ISI - info@fondazioneisi.org

Art.5 - Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020
MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 5 - Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

 

Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale essenziali per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, il Decreto Cura Italia ha stanziato 50 milioni di euro per erogare contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi (Articolo 5).

La misura sarà gestita e avviata con la massima priorità da Invitalia: entro 5 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero entro il 22 marzo 2020, saranno definite le disposizioni attuative della misura.

I dispositivi di protezione individuale saranno forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.

Su questa pagina pubblicheremo tutti gli aggiornamenti sulle modalità di accesso ai contributi.

 

Aggiornamento al 24 marzo 2020

 NEW LOGO #Curaitalia Incentivi: Contributi per le imprese che avviano la produzione di dispositivi medici

 

Maggiori informazioni: info@fondazioneisi.org

Art. 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

Dettagli
Covid 19: misure per le imprese
20 Marzo 2020

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

 

Considerata l’emergenza sanitaria Covid-19, il Decreto Cura Italia ha stabilito che, fino al termine dello stato di emergenza, è consentito alle imprese produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

Come stabilito dall’Articolo 34 del DL del 2 marzo (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono infatti utilizzabili quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dei soggetti competenti.

Per ricevere questa valutazione, i produttori e gli importatori in grado di immettere in commercio tali mascherine devono inviare all’Istituto Superiore di Sanità e all'INAIL un’autocertificazione attestante le caratteristiche tecniche delle mascherine e il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza vigenti. Entro e non oltre 3 giorni dall’invio di tale autocertificazione, le aziende devono anche trasmettere ai medesimi soggetti ogni elemento utile alla validazione delle mascherine.

Nel termine di 3 giorni dalla ricezione di tali elementi di valutazione, l’Istituto Superiore di Sanità e l'INAIL si pronunciano circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

 

Per maggiori informazioni o assistenza: info@fondazioneisi.org

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